Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e' sostituito dal seguente: "Gli enti portuali, le aziende dei mezzi meccanici e il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, eventualmente in deroga ai rispettivi statuti, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi".

Testo vigente dal 29 dicembre 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-12-23;732~art1 · fonte del testo