Al numero 14) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' aggiunto il seguente capoverso: "Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nel precedente numero 5) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste".

Testo vigente dal 8 marzo 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-15;44~art2 · fonte del testo