All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Testo vigente dal 22 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-02-03;17~art2 · fonte del testo