Gli interessi relativi al conto intestato al Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, secondo comma, dell'accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, saranno versati, a partire dal 1973, suddivisi in parti uguali, all'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di sterminio ed alla Associazione nazionale ex internati.

Testo vigente dal 23 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-27;791~art1 · fonte del testo