Art. 45-bis — Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni

Al fine di semplificare, nonche' di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano gia' adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, e' prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, e' prorogato al 7 ottobre 2023. 2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini gia' scaduti

Testo vigente dal 15 settembre 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art45bis · fonte del testo