Art. 25 — Disposizioni in materia di procedure concorsuali

Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro»;
  • b)all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse;
  • c)all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia' autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.».

Testo vigente dal 14 agosto 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art25 · fonte del testo