All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 72 e' sostituito dal seguente: "72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile";
  • b)al comma 73, le parole: "dei Fondi" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo";
  • c)il comma 74 e' sostituito dal seguente: "74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventu', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72".

Testo vigente dal 29 gennaio 2009

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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art19bis · fonte del testo