Art. 19-bis — Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumita' dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresi', anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree. 3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilita' individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi

Testo vigente dal 21 aprile 2015

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urn:nir:stato:decreto.legge:2015-02-18;7~art19bis · fonte del testo