In conseguenza delle interruzioni tecniche effettuate in attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria nel periodo 2 settembre-1 ottobre 2000 e nei compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli con esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto nel periodo 3 luglio-1 agosto 2000, e' istituita una misura di accompagnamento sociale per le navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante che abbiano sospeso l'attivita' di pesca per almeno trenta giorni consecutivi. La misura e' destinata alla copertura del minimo monetario garantito, corrisposta direttamente ai membri dell'equipaggio, e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato. Il carattere di facoltativita' o di obbligatorieta' dell'interruzione tecnica, nonche' le modalita' di attuazione e di erogazione delle misure sociali di accompagnamento, sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Testo vigente dal 27 settembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.legge:2000-09-26;265~art5 · fonte del testo