Art. 37-bis — Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia

Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialita' nel centro storico nonche' di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia e' obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia puo':

  • a)integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attivita' di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i presupposti di cui al primo periodo nel rispetto dei principi di proporzionalita', di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo conto della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni brevi per i soggetti che svolgono tale attivita' in relazione a una sola unita' immobiliare;
  • b)stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera a) per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della categoria funzionale dell'immobile. 2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed e' adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia

Testo vigente dal 16 luglio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art37bis · fonte del testo