Art. 38-bis — Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a quello del secondo esercizio precedente" sono aggiunte le seguenti: ". In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". All'articolo l, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione e' liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859".

Testo vigente dal 30 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art38bis · fonte del testo