Art. 3-quater — Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, lettera 0a), le parole: "ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;" sono soppresse;
  • b)al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo e' esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione".

Testo vigente dal 30 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art3quater · fonte del testo