Art. 8-bis — Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

Il comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o piu' decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:

  • a)della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
  • b)dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
  • c)della determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati".

Testo vigente dal 1 marzo 2009

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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;208~art8bis · fonte del testo