Le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle attivita' del Servizio centrale di protezione possono essere coperti da segreto su disposizione dell'autorita' giudiziaria e nei casi previsti dalla legge. Alle notizie, agli atti e ai provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.

Testo vigente dal 25 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-17;131~art8 · fonte del testo