Misure contro la tratta di persone.
- Art. 1 — Modifica dell'articolo 600 del codice penale
- Art. 2 — Modifica dell'articolo 601 del codice penale
- Art. 3 — Modifica dell'articolo 602 del codice penale
- Art. 4 — Modifica all'articolo 416 del codice penale
- Art. 5 — Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale
- Art. 6 — Modifiche al codice di procedura penale
- Art. 7 — Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
- Art. 8 — Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172
- Art. 9 — Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni
- Art. 10 — Attività sotto copertura
- Art. 11 — Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia
- Art. 12 — Fondo per le misure anti-tratta
- Art. 13 — Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale
- Art. 13-bis — Raccolta di dati a fini statistici e di monitoraggio
- Art. 14 — Misure per la prevenzione
- Art. 15 — Norme di coordinamento
- Art. 16 — Disposizioni transitorie