Art. 8
Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
Testo vigente dal 29 agosto 1975
Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
Testo vigente dal 29 agosto 1975
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
sospesa ogni decisione sui giudizi promossi con i ricorsi di cui in epigrafe, dispone che, entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna ed il Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia forniscano, per la parte di rispettiva competenza, gli elementi sopra indicati comprovanti il com…
Art. 61 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 117 cost. · Art. 9 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 12 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1975-08-06;419~art8 · fonte del testo
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