Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attivita' lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si e' conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, una indennita' giornaliera pari all'indennita' post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, spetta l'assegno di cura o di sostentamento.

Testo vigente dal 29 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;419~art5 · fonte del testo