[1]Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidita'

[2]L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, e' elevato da L. 540.000 a L. 570.000 annue.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875~art2 · fonte del testo