All'onere derivante dall'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i detti esercizi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;586~art14 · fonte del testo