I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle aziende agli incaricati della vigilanza degli enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a fornire ogni notizia utile all'applicazione della presente legge. I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutano di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscono le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000. Per i contributi previsti dalla presente legge e per le contravvenzioni di cui al comma precedente si applica l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Testo vigente dal 23 agosto 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art24 · fonte del testo