L'indennita' giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, e' determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere. Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennita' giornaliera e' determinata nella misura dei due terzi della retribuzione. L'indennita' giornaliera e' corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalita' in vigore per gli operai dell'industria. I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati.

Testo vigente dal 23 agosto 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art1 · fonte del testo