Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita', e' considerato come sussistente il requisito della inabilita' permanente a qualsiasi lavoro richiesto per gli orfani maggiorenni, quello dell'inabilita' a proficuo lavoro richiesto per il vedovo e quello dell'inabilita' permanente a qualsiasi proficuo lavoro richiesto per i collaterali qualora i predetti superstiti, alla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, abbiano superato i 65 anni di eta'.

Testo vigente dal 16 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art17 · fonte del testo