Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 123/1984

    Questione infondata
    30 aprile 1984

    dichiara: la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 della stessa legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione: la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché dell'art.…

    Art. 3 Legge sull’equo canone · Art. 29 Legge sull’equo canone · Art. 38 Legge sull’equo canone · Art. 56 Legge sull’equo canone

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  • Ordinanza n. 160/1980

    Altra decisione
    15 dicembre 1980

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - del combinato disposto degli artt. 82 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, e 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui continua ad escludere, nei contratti di locazione in corso al 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga (conduttori con reddito annuo superiore agli otto milioni), l'azione di cessazione della proroga stessa per urgente ed improrogabile necessità del locatore, nonostante la protrazione legale della durata dei contratti per circa quattro anni (art. 65 legge n. 392/1978) e la conseguente preclusione, nei giudizi di convalida in corso, anche dell'azione di rilascio per finita locazione, dubitandosi che ciò realizzi una irrazionale discriminazione tra categorie di locatori, attribuendo una maggior tutela al proprietario proprio quando il conduttore sia meno abbiente. Nelle more del giudizio di costituzionalità è intervenuta la sentenza della Corte la quale ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65 della citata legge n. 392 del 1978, "nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga"; la prospettata questione, trattandosi nel caso di specie di procedimento in fase monitoria, involge il citato art. 65, che, per effetto del suo secondo comma, si applica appunto a quei contratti per i quali, alla data del 30 luglio 1978, sia in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, secondo i limiti indicati da altra intervenuta decisione della Corte; si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché accerti, alla stregua delle dette sopravvenute pronuncie della Corte, se la questione sollevata sia tuttora rilevante. - S. nn. 18 e 22/1980.

    Art. 82 Legge sull’equo canone · Art. 4 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 3 cost. · Art. 65 Legge sull’equo canone

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art82 · fonte del testo