Art. 74 — Rinvio
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
Testo vigente dal 29 luglio 1978
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
Testo vigente dal 29 luglio 1978
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 74 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui limiterebbe l'istituto della sanatoria ex art. 55 stessa legge ai contratti di locazione stipulati precedentemente alla entrata in vigore della legge citata, con ciò discriminando, senza alcuna ragionevolezza, i conduttori che hanno stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge.
Art. 74 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost. · Art. 55 Legge sull’equo canone
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art74 · fonte del testo
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