Art. 69 adozione

In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

Testo vigente dal 17 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art69 · fonte del testo