Art. 24 adozione

Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

Testo vigente dal 17 maggio 1983

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 183/2023

    Parametro
    28 settembre 2023

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in…

    Art. 27 adozione · Art. 117 cost. · Art. 24 adozione · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art24 · fonte del testo