Art. 22 aborto

Il titolo X del libro II del codice penale e' abrogato. Sono altresi' abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

Testo vigente dal 22 maggio 1978

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 126/1982

    Questione inammissibile
    8 luglio 1982

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 22, terzo comma, e l. 22 maggio 1978, n. 194, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29, 30 e 31 Cost., nella parte in cui è previsto il regime dell'interruzione volontaria della gravidanza infratrimestrale con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 194/1978, in quanto un'eventuale pronunzia di accoglimento - come la Corte ha già affermato in altro giudizio - comporterebbe l'estensione al caso di specie della disciplina penale dell'aborto commesso oltre i primi tre mesi di gravidanza, creando così una nuova norma incriminatrice riservata, invece, ai sensi dell'art. 25 Cost., al legislatore. - S. n. 108/1981.

    Art. 22 aborto · Art. 4 aborto · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 44/1982

    Questione inammissibile
    16 febbraio 1982

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata sotto il profilo che l'apposito regime dell'interruzione infratrimestrale della gravidanza dettato dalle norme censurate con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 194 del 1978 violerebbe i precetti costituzionali dai quali si assume tutelato il diritto alla vita del concepito, in quanto, come già affermato, l'eventuale pronunzia di accoglimento implicherebbe l'estensione al caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto dall'art. 22, terzo comma, della legge n. 194 del 1978, per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi di gravidanza, determinando così l'insorgenza di una nuova norma incriminatrice la cui produzione è riservata al legislatore. - S. n. 108/1981.

    Art. 4 aborto · Art. 5 aborto · Art. 8 aborto · Art. 22 aborto

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  • Ordinanza n. 45/1982

    Questione inammissibile
    16 febbraio 1982

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 Cost., degli artt. 4, 5, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernenti il trattamento penale degli aborti imfratrimestrali, in quanto, con riguardo agli artt. 5 e 8, ultimo comma, va rilevato che difetta il requisito della rilevanza non essendo la norma censurata applicabile al caso di specie, mentre con riguardo agli artt. 4 e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, va rilevato che l'eventuale pronuncia di accoglimento implicherebbe l'estensione al caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto dall'art. 22, terzo comma, della legge n. 194/1978 per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi, così determinando la insorgenza di una fattispecie incriminatrice la cui produzione è riservata al legislatore. - S. n. 108/1981.

    Art. 4 aborto · Art. 5 aborto · Art. 8 aborto · Art. 22 aborto

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art22 · fonte del testo