Art. 7 divorzio

Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile e' cosi' modificato: "I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso".

Testo vigente dal 3 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art7 · fonte del testo