Art. 20 — Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art20 · fonte del testo