Art. 4 — Regolamento comunale del servizio di polizia municipale

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

  • 1)che le attivita' vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando cio' sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
  • 2)che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purche' la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
  • 3)che l'ambito ordinario delle attivita' sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
  • 4)che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
  • a)sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
  • b)le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
  • c)le missioni esterne per soccorso in caso di calamita' e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

Testo vigente dal 15 marzo 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-07;65~art4 · fonte del testo