Per i maestri di sci e' abolita la necessita' della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Testo vigente dal 16 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-08;81~art19 · fonte del testo