Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non puo' essere superiore a trenta giorni.

Testo vigente dal 18 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-30;125~art11 · fonte del testo