Art. 42 — Norme disciplinari per i praticanti

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art42 · fonte del testo