Art. 33 — Scioglimento del consiglio

Il consiglio e' sciolto:

  • a)se non e' in grado di funzionare regolarmente;
  • b)se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
  • c)se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianita', il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, puo' nominare un comitato di non piu' di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art33 · fonte del testo