Art. 20 — Sospensione dall'esercizio professionale

Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, e' fatta annotazione nell'albo.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art20 · fonte del testo