Art. 254 fallimento — Rendiconto del curatore

Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non e' stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art254 · fonte del testo