Art. 2 fallimento — Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta e l'autorita' competente a disporla. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 363/1998

    Questione infondata
    6 novembre 1998

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 4, del codice di procedura civile e degli artt. 23, 25, n. 1, e 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,…

    Art. 51 c.p.c. · Art. 23 fallimento · Art. 2 fallimento · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 159/1975

    Questione infondata
    26 giugno 1975

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 196 e 202 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 2540 del codice civile, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costit…

    Art. 2 fallimento · Art. 196 fallimento · Art. 202 fallimento · Art. 2540 c.c.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art2 · fonte del testo