Art. 12 fallimento — Morte del fallito

Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione e' fatta dal giudice delegato. Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredita' giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art12 · fonte del testo