Art. 20 — Anno finanziario

La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Testo vigente dal 31 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art20 · fonte del testo