Criteri di misurazione della rappresentativita' nelle attivita' di intermediazione dei diritti d'autore All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «opere tutelate» sono aggiunte le seguenti: «, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentativita' di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentativita' degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati».

Testo vigente dal 30 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-30;214~art20 · fonte del testo