Le spese dell'Ufficio permanente sono sostenute congiuntamente da tutti gli Stati contraenti. Le spese generali, indennita' e spese di viaggio dei delegati della Commissione internazionale permanente, in occasione della riunione della Commissione in seduta plenaria o delle sottocommissioni, o anche in occasione dei loro rapporti con l'Ufficio permanente, sono a carico dei rispettivi Governi.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~regolamento-art10 · fonte del testo