[1]Riservatezza e protezione dei dati

[2]1. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente accordo, e che ciascuna Parte garantisca un equivalente livello di protezione dei dati personali. 2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali con imparzialita' e in conformita' con le rispettive leggi:

  • a)assicurano che i dati personali forniti siano adeguati e pertinenti rispetto allo specifico scopo della trasmissione;
  • b)conservano i dati personali soltanto per il tempo necessario allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente accordo; e
  • c)garantiscono che i dati personali eventualmente inesatti siano tempestivamente sottoposti all'attenzione della Parte ricevente, affinche' siano adottate le appropriate misure correttive.

Testo vigente dal 16 luglio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99~accordo-art11 · fonte del testo