Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.

Testo vigente dal 7 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;99~accordo-art17 · fonte del testo