Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera f) dell'Articolo 7 del presente Accordo, nonche' il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, puo' esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui all'Articolo 15 del presente Accordo, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art8 · fonte del testo