[1]Protezione dei dati personali

[2]Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'attuazione del presente Accordo, viene trasmesso da una Parte all'altra, e' mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base al presente Accordo. Tutti gli scambi di dati tra le Parti sono regolati da quanto stabilito dall'Allegato 1 del presente Accordo, che ne costituisce parte integrante.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art25 · fonte del testo