ARTICOLO III. POTERI Nel perseguire gli obiettivi e le attivita' in appresso, l'Istituto e' dotato dei seguenti poteri: 1. Acquistare e disporre di beni immobili e mobili; 2. Stipulare contratti o altri tipi di accordo; 3. Impiegare del personale; 4. Essere richiedente o convenuto in procedimenti legali, 5. Investire i fondi e gli averi dell'Istituto; 6. Intraprendere ogni altra attivita' legale necessaria al compimento degli obiettivi dell'Istituto;

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;98~accordo-artiii · fonte del testo