della protezione Nessuna disposizione del presente capitolo verra' interpretata come limitante o pregiudicante la facolta' di ogni Parte di accordare alle persone interessate una protezione piu' estesa di quella prevista dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art11 · fonte del testo