[1]della Convenzione

[2]La Convenzione e' conclusa e firmata in lingua francese. Al testo francese sono aggiunte delle traduzioni ufficiali nelle lingue tedesca, inglese, araba, italiana e olandese. Il solo testo francese fa fede.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Berna, il nove maggio millenovecentottanta, in un solo esemplare originale in lingua francese, che resta depositato negli Archivi della Confederazione svizzera. Una copia conforme autenticata sara' rimessa a ciascuno degli Stati membri.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art28 · fonte del testo