[1]dei conti tra le ferrovie

[2]Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la parte del prezzo di trasporto di loro spettanza che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art56 · fonte del testo