[1]' della ferrovia per i suoi agenti

[2]La ferrovia risponde dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto. Tuttavia, se, a richiesta del viaggiatore, tali agenti e altre persone compiono delle prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto del viaggiatore al quale rendono queste prestazioni.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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